Secondo l’articolo 10 del Codice della Strada, è eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti nei successivi articoli 61 e 62. Trattasi pertanto di Mezzi per il transito dei quali è necessario possedere specifica autorizzazione rilasciata – superate analitiche verifiche di compatibilità – dall’Ente Concessionario.
Qualunque uso improprio dell’autorizzazione, contraffazione o alterazione ne determina l’immediata cessazione di validità con le conseguenze fissate dal Codice della Strada e dall’atto autorizzativo. I titolari di autorizzazione devono rispettare tutte le prescrizioni in essa contenute o successivamente comunicate dall’Ente concessionario.